La convivenza con il COVID-19 impone alle imprese il rispetto di rigide regole per coniugare il normale svolgimento delle nostre attività con la tutela della salute dei lavoratori.
Il Governo ha pubblicato un Protocollo contenente misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tale regolamentazione prevede prescrizioni specifiche in termini di pulizia e sanificazione dei locali di lavoro e di dotazione, per tutti i lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
LEGGI UN ESTRATTO DEL PROTOCOLLO
Estratto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (14/03/2020).
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 Del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
- Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
- L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del ministero della salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente protocollo di regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
- Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’organizzazione mondiale della sanità.
- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
- È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (www.who.int)
- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie
L’entrata in vigore del DL liquidità contiene un ampliamento dell’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
L’agevolazione riconosciuta corrisponde ad un credito d’imposta pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel corso del 2020 fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
PROTEZIONE
Spese per l’acquisto di:
- Mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3 guanti.
- Visiere di protezione e occhiali protettivi.
- Tute di protezione e calzari.
- Barriere e pannelli protettivi.
- Detergenti mani.
SANIFICAZIONE
Spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro.
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